Legge 13 settembre 1982, n. 646 Art. 13
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE
L' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente: "La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".