Legge 27 settembre 1982, n. 683 Art. 2
Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresi' entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1 gennaio 1982.