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Legge 12 ottobre 1982, n. 754 · Legge 12 ottobre 1982, n. 754 — Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica

Legge 12 ottobre 1982, n. 754 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica previste dall' articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484 , devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialita' medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico. Dal 4 febbraio 1982 le confezioni di specialita' medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non conformi al disposto del comma precedente. Durante tale periodo il farmacista e' tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484 . Il titolare di farmacia e' tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui al primo comma.