Legge 29 dicembre 1982, n. 967 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di lettere.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di lettere.