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Legge 6 gennaio 1983, n. 5 · Legge 6 gennaio 1983, n. 5 — Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze

Legge 6 gennaio 1983, n. 5 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere alienato a nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento. I cessionari hanno tuttavia facolta' di locale l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione della giunta comunale di Firenze. Il cessionario puo' alienare l'alloggio solo qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente primo comma. In tal caso deve darne comunicazione al comune di Firenze, il quale puo' esercitare, a mezzo di dichiarazione del sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione sull'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.