Legge 6 gennaio 1983, n. 6 Art. 2
Per il funzionamento del centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge verra' stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare: a) le modalita' di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale, del restante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e di quello risultante dalla ricerca per la suddetta Opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi; b) le modalita' di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del centro; c) il numero dei componenti il consiglio scientifico del centro che devono essere designati dall'Accademia, i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del consiglio medesimo; d) le modalita' inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale; e) le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia.