Legge 25 gennaio 1983, n. 39 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 19 novembre 1976: a) protocollo alla convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilita' civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi; b) protocollo alla convenzione del 18 dicembre 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.