Legge 31 gennaio 1983, n. 25 Art. 7
L' articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle pene di cui all' articolo 348 del codice penale . Il magistrato puo' ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attivita' sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale".
Verweist auf
- Legge 31 gennaio 1983, n. 25 Art. 16