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Legge 29 marzo 1983, n. 93 · Legge 29 marzo 1983, n. 93 — Legge quadro sul pubblico impiego

Legge 29 marzo 1983, n. 93 Art. 16Relazione al Parlamento

TITOLO I ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

In KraftAmtlicher Text

Nella relazione al Parlamento di cui all' articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.