Legge 29 marzo 1983, n. 93 · Legge 29 marzo 1983, n. 93 — Legge quadro sul pubblico impiego
Legge 29 marzo 1983, n. 93 Art. 29Abrogazione delle disposizioni incompatibili
TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2. Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.