Legge 8 aprile 1983, n. 112 Art. 2
Alle classi e corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , possono essere ammessi anche i cittadini italiani di cui al precedente articolo, i quali frequentino le scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie.