Legge 13 maggio 1983, n. 192 Art. 2
Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' cosi' modificato: "L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283".