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Legge 27 dicembre 1983, n. 730 · Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Art. 17

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

In KraftAmtlicher Text

Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1 gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.