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Legge 27 dicembre 1983, n. 730 · Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Art. 28

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unita' sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unita' sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo. Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.