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Legge 27 dicembre 1983, n. 730 · Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Art. 5

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

In KraftAmtlicher Text

L'addizionale straordinaria istituita dall' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52 , si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, anche per il 1984. Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo e' esclusiva spettanza dell'erario.