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Legge 27 dicembre 1983, n. 730 · Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Art. 8

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

In KraftAmtlicher Text

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , e' prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il termine di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del dieci per cento. Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Per l'anno 1984 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , aumentate del dieci per cento. Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , aumentate del dieci per cento. Per l'anno 1984 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell' articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , aumentate del dieci per cento. Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono cosi' ripartite tra le stesse: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 . L'aumento fino al cento per cento del diritto annuale istituito con l' articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, numero 51 , previsto dall' articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , ove non disposto integralmente entro il 1983, puo' essere deliberato dalle giunte camerali a decorrere dal 1984. Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle societa' di persone, dalle societa' cooperative e dai consorzi e' aumentato per il 1984, con deliberazione delle giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento. Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 , e successive modificazioni. La tabella dei diritti di segreteria e' integrata dalla voce seguente: "Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale: da uno a cinque nominativi... lire 3.000; per ogni nominativo in piu'... lire 300".