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Legge 29 dicembre 1983, n. 744 · Legge 29 dicembre 1983, n. 744 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86

Legge 29 dicembre 1983, n. 744 Art. 6Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' esistenti in conto residui sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura; nell'edilizia e nelle infrastrutture e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e', altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, nonche' ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1984, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.