Legge 27 luglio 1984, n. 397 Art. 4
Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: "o per mancanza" sono inserite le altre: "o remissione".
Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: "o per mancanza" sono inserite le altre: "o remissione".