Legge 11 dicembre 1984, n. 848 Art. 21
TITOLO III Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600
L' articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di: 1) navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni; 2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade; 3) navi fluviali e lacuali; 4) navi di proprieta' dello Stato; 5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore".