Legge 22 dicembre 1984, n. 887 Art. 21
TITOLO XII DISPOSIZIONI DIVERSE
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985. ((Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))