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Legge 27 febbraio 1985, n. 52 · Legge 27 febbraio 1985, n. 52 — Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 17

TITOLO II NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

In KraftAmtlicher Text

Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659 , 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia. Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalita' di cui al precedente comma, per ogni formalita' di annotazione. Ciascuna nota non puo' riguardare piu' di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione. Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma. E' ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalita' lo richiedano. L'ufficiale rogante o il richiedente la formalita' deve sottoscrivere per esteso le note. L'avviso di vendita esattoriale costituisce, il titolo per la trascrizione del pignoramento. Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non e' consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonche' le domande di certificati ipotecari.