Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 febbraio 1985, n. 52 · Legge 27 febbraio 1985, n. 52 — Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 20

TITOLO II NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

In KraftAmtlicher Text

Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria. La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalita' delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle societa', anche semplici, e delle associazioni non riconosciute. La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalita' riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite. ((A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.)) Per le formalita' non ancora registrate e' consentita l'ispezione sulle note presentate. Il richiedente puo' in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo. Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potra' autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalita' e le caratteristiche tecniche.