Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 23
TITOLO II NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO
((
1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche.
))