Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 25
TITOLO II NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO
I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile , sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.