Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 27
TITOLO II NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO
Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo
19. Le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, in relazione a formalita' eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.