Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 6
TITOLO I MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 113-bis. - Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell' articolo 745 del codice di procedura civile . Dello stesso procedimento la parte puo' avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata".
Verweist auf
- Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 113