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Legge 27 febbraio 1985, n. 52 · Legge 27 febbraio 1985, n. 52 — Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 8

TITOLO I MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

In KraftAmtlicher Text

Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore. A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo. Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto".