Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Art. 49Sanatorie regionali
CAPO V. DISPOSIZIONI FINALI.
Coloro che abbiano gia' conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge.