Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 3
I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.
Nota all'art. 3: - Si elencano gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nei quali i riferimenti al regolamento CEE n. 542/69 sono sostituiti da quelli al regolamento CEE n. 222/77 (pubblicato in allegato alle presenti note): Art. 238 (nozione di "transito comunitario"), commi primo e terzo; Art. 239 (controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario), comma primo; Art. 241 (avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure); Art. 242 (uscita delle merci dallo Stato), comma primo; Art. 243 (documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci), comma primo; Art. 244 (garanzia), comma primo; Art. 246 (incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto).
Verweist auf
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 238
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 239
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 241
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 242
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 243
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 244
- Legge 7 marzo 1985, n. 77 Art. 246