Legge 22 marzo 1985, n. 111 Art. 13
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a: a) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3 , 11 , 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599 ; b) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598 ; c) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge ed all' articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599 ; d) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge.