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Legge 20 maggio 1985, n. 207 · Legge 20 maggio 1985, n. 207 — Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali

Legge 20 maggio 1985, n. 207 Art. 13Applicabilita' di norme

In KraftAmtlicher Text

La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unita' sanitarie locali.

Nota all'art. 13: Il testo degli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , e' il seguente: "Art. 35-bis. - 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio. 2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate. 3. Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare piu' di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non piu' di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale. Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attivita' effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni. 2. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attivita' nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi".