Legge 4 giugno 1985, n. 281 Art. 3
La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , quale sostituito dalla presente legge, si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.