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Legge 10 giugno 1985, n. 284 · Legge 10 giugno 1985, n. 284 — Programma nazionale di ricerche in Antartide

Legge 10 giugno 1985, n. 284 Art. 2Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

In KraftAmtlicher Text

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di: 1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4; 2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3; 3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma; 4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide; 5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ".