Legge 18 giugno 1985, n. 321 Art. 1
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1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322 .
2. Il confezionamento dei formaggi suindicati e' effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in piu' pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:.
g) condizioni opportune di conservazione))
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