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Legge 23 luglio 1985, n. 372 · Legge 23 luglio 1985, n. 372 — Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica

Legge 23 luglio 1985, n. 372 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinata per la sua parte numeraria dall' articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , nella somma annua di lire 180 milioni, e' stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.