Legge 23 luglio 1985, n. 372 Art. 4
L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.
L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.