Legge 24 luglio 1985, n. 406 Art. 2
Il periodo di pratica, previsto dall' articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni. ((Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento)) .