Legge 24 luglio 1985, n. 434 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6 del trattato stesso.
Verweist auf
- Legge 24 luglio 1985, n. 434 Art. 6
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6 del trattato stesso.