Legge 24 luglio 1985, n. 437 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.