Legge 7 agosto 1985, n. 427 Art. 2Servizi provinciali
1. E' istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle ragionerie provinciali dello Stato il quale e' composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui al quadro M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni.
2. I compiti e le attribuzioni degli ispettori addetti alle verifiche alle ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'articolo 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno stabiliti la struttura organizzativa ed i criteri e le modalita' per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente comma 1.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 DICEMBRE 1985, N. 688)) .