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Legge 7 agosto 1985, n. 428 · Legge 7 agosto 1985, n. 428 — Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti

Legge 7 agosto 1985, n. 428 Art. 2Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

In KraftAmtlicher Text

All' articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma: "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti". Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 , e' elevato a lire 10 milioni. La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie. Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e' sostituito dai seguenti: "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 , dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".

NOTE Nota all' art. 2, primo comma: La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), all'art. 20, disciplina gli impegni. Nota all' art. 2, secondo comma: Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 (Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato) nell'art. 3, dispone: "Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , aggiunto a tale articolo dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563 , e' sostituito dal seguente: "Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale: 1) passaporto; 2) tessera personale di riconoscimento di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai loro familiari; 3) libretto per licenza di porto d'armi; 4) tessera postale di riconoscimento; 5) patente di abilitazione per la, guida di autoveicoli o motoveicoli; 6) carta d'identita'". Note all' art. 2, quarto comma : - L' art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso impiegati e pensionali, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), prevedeva la prescrizione biennale. - Il testo del decreto-legge luogotenenziale n. 1278/1917 (articolo unico) e' il seguente: "Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale, giusta la legge 9 marzo 1871, n. 102 , le indennita' di missione, quelle di tramutamento, le indennita' di residenza, le indennita' eventuali e speciali per il Regio Esercito e per la Regia Marina e quelle di guerra, i compensi mensili straordinari previsti dall' art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109 , ed in genere tutti gli assegni fissi di cui nell' art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339 ,".