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Legge 22 agosto 1985, n. 449 · Legge 22 agosto 1985, n. 449 — Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

Legge 22 agosto 1985, n. 449 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, il Ministro dei trasporti procedera' alla stipula delle convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali, sulla base di criteri, previsti da un apposito decreto, riguardanti anche: 1) la previsione dell'ammortamento dei costi delle infrastrutture; 2) ferme rimanendo le limitazioni normative in materia di diritto di approdo e partenza, di tasse erariali e di tariffe di assistenza a terra, la garanzia alle societa' concessionarie dell'autonomia della loro gestione, nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministro dei trasporti sui beni e sulle opere in concessione.