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Legge 22 agosto 1985, n. 450 · Legge 22 agosto 1985, n. 450 — Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

Legge 22 agosto 1985, n. 450 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non puo' essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 .

Nota all' art. 2: La legge 16 aprile 1954, n. 202 , reca: "Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile".