Legge 16 dicembre 1985, n. 754 Art. 2
Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1985, n. 111 , devono intendersi applicabili anche ai fini della erogazione dei benefici di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 598 , ed alla legge 14 agosto 1982, n. 599 , in relazione a contratti conclusi oppure ad attivita' ed iniziative intraprese in data anteriore al 1 luglio 1984.
Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 5, primo e secondo comma, della legge 22 marzo 1985, n. 111 (Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali) e' il seguente: "Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598 , e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599 , nonche' di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili. Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, numeri 598 e 599 , che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985". - La legge 14 agosto 1982, n. 598 , reca "Provvidenze a favore della riparazione navale". - La legge 14 agosto 1982, n. 599 , reca "Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale".
Verweist auf
- Legge 16 dicembre 1985, n. 754 Art. 5