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Legge 29 gennaio 1986, n. 23 · Legge 29 gennaio 1986, n. 23 — Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Legge 29 gennaio 1986, n. 23 Art. 25Assunzioni obbligatorie

In KraftAmtlicher Text

1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . Sono abrogate le norme di cui all' articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 .

Note all' art. 25: - La legge n. 482/1968 riguarda "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private". - L' art. 8 della legge n. 808/1977 , abrogato dal presente articolo, riguardava la procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie nelle Universita'. - L'art. 1, ultimo comma, della legge n. 38/1980 , abrogato dal presente articolo, sostitutiva il secondo comma del sopracitato art. 8, della legge n. 808/1977 .