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Legge 29 gennaio 1986, n. 23 · Legge 29 gennaio 1986, n. 23 — Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Legge 29 gennaio 1986, n. 23 Art. 29Redistribuzione e aumento degli organici

In KraftAmtlicher Text

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.

2. Con successivo provvedimento si provvedera' all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.