Legge 29 gennaio 1986, n. 23 Art. 33Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui all'articolo 3 - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.