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Legge 29 gennaio 1986, n. 25 · Legge 29 gennaio 1986, n. 25 — Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili

Legge 29 gennaio 1986, n. 25 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a cio' incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attivita' di rivendita. E' in facolta' del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati. La dotazione sara' pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento. La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo: di 100 milioni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.