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Legge 29 gennaio 1986, n. 26 · Legge 29 gennaio 1986, n. 26 — Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia

Legge 29 gennaio 1986, n. 26 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:

a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;

b) la ricerca scientifica e tecnologica;

c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.

2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.