Legge 28 febbraio 1986, n. 44 Art. 2
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 .